L’approccio di ESSE al decreto dignità: partner sicuro e affidabile

Che cos’è il decreto dignità

Il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, o Decreto Dignità è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018 ed entrato in vigore il 14 luglio, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata sulla GU Serie Generale n.186 del 11-08-2018 ed entrata in vigore il 12 agosto. Il documento reca disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Prevede diverse misure finalizzate a contrastare i fenomeni di precarizzazione del lavoro e a favorire l’occupazione, però non ha impatto sul lavoro di somministrazione che rimane un’alternativa valida per le aziende che vogliono potenziare il proprio organismo.  

Il decreto dignità è incentrato sui contratti a termine (ovviamente non viene vietato come contratto ma il datore di lavoro deve scegliere questa formula con una reale necessità).
Come decreto vuole salvaguardare il lavoratore e i suoi diritti sulla dignità lavorativa e conseguentemente a un’occupazione quanto più possibile definitiva. 

Cerca di incentivare i datori di lavoro a scegliere forme contrattuali più stabili e ridurre l’utilizzo dei contratti a termine, vediamo cosa prescrive il decreto dignità: 

  • Forma del contratto: dev’essere in forma scritta tranne nel caso di rapporti di durata inferiore a 13 giorni. Il datore di lavoro deve consegnarne una copia al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. 
  • Durata massima: la durata massima di un contratto a termine è di 12 mesi, in caso di prolungamento (fino ad un massimo di 24 mesi) è previsto che l’azienda lo giustifichi: 
  • Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività.
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei dell’attività odierna. 
  • Rinnovi (quando un nuovo contratto è stipulato in successione alla fine del precedente): i rinnovi possono essere 4 rispettando sempre la durata massima di 24 mesi.
    Nell’ipotesi di rinnovo è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine.
    INTERVALLO MINIMO FRA DUE CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIVI: 
Contratto di durata pari o inferiore a 6 mesi10 giorni
Contratto di durata superiore a 6 mesi20 giorni

Il mancato rispetto di questi intervalli porta alla trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. 

  • Proroghe (si intende l’accordo di prosecuzione del contratto senza l’interruzione del rapporto): dopo il quarto rinnovo il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
    ATTENZIONE! È sempre richiesto l’assenso da parte del lavoratore. 

La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato.

  • Causali: obbligatorie, ad eccezione del primo contratto se ha una durata che non superi i 12 mesi. 
  • Assenso del lavoro: è sempre richiesto. 
  • Contributo addizionale per chi assume a tempo determinato: un lavoratore a tempo determinato costa molto di più di un lavoratore a tempo indeterminato, con precisione il lavoratore a tempo determinato costa al datore di lavoro l’1,9% in più (di contributi) rispetto al contratto a tempo determinato. 
  • Licenziamento: deve essere giustificata da un motivo oggettivo o di giusta causa. Se il licenziamento non avviene per questi motivi, l’indennità spettante al lavoratore sale da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di 36 mensilità. 
  • Le aziende non possono superare il 30% del numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato oppure un contratto di somministrazione a tempo determinato. 

Alcune domande sul decreto dignità

  1. I contratti a tempo determinato sono gli unici responsabili del precariato?
    Possiamo affermare che i contratti a tempo determinato influiscono sul precariato ma non sono gli unici. Il precariato selvaggio sta forse nei voucher e nelle finte partite Iva.
  2. Il decreto favorisce la transazione da tempo determinato a tempo indeterminato?
    Si, perché aumenta il costo di licenziamento. In Italia il 20% dei contratti a tempo determinato transita successivamente in contratti a tempo indeterminato
  3. Il decreto creerà nuovi posti di lavoro?

Secondo l’Inps ogni anno saranno distrutti 8.000 mila posti di lavoro a tempo determinato. Il calcolo prevede che su 80 mila contratti che superano i 24 mesi solo il 10 % rimanga disoccupato e il restante 90% viene confermato oppure trova un altro lavoro. 

Quando non si può utilizzare il contratto a tempo determinato?

Non si può utilizzare il contratto a tempo determinato: 

  • Per sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
  • Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
  • Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione.
  • Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. 

La violazione comporta la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. 

La normativa sul contratto a termine in emergenza COVID

Si prevede ancora fino al 31.12.2021 la possibilità di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: 

  1. Per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
  2. Mantenuta la durata massima complessiva di 24 mesi.
  3.  “in assenza delle condizioni previste dall’art 19 comma 1 DLGS 15.6.2015 N. 81”, come modificato dal Decreto Dignità: ciò comporta la disapplicazione dell’obbligo di causali e di intervallo tra contratti.

L’approccio di ESSE al decreto dignità

Da sempre ESSE mette al primo posto la salvaguardia del cliente, diventando simbolo di affidabilità e sicurezza. Il suo approccio positivo al Decreto Dignità rispecchia la politica aziendale, basata su principi di regolarità e trasparenza col fine di tutelare i suoi clienti.

ESSE è un player di primo piano nell’outsourcing logistico italiano soprattutto per le industrie di medio grandi dimensioni che vogliono concentrarsi sul loro core business produttivo, assicurando loro professionalità e trasparenza nell’intera filiera logistica. Con l’entrata in vigore della legge 96/2018, di conversione del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) è stato reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. Il reato può realizzarsi in caso di appalto illecito, coinvolgimento di agenzie di somministrazione autorizzate oppure nell’ambito di distacchi di personale non autentici. Avvalersi di cooperative e consorzi per lo svolgimento delle attività aziendali può avere pesanti implicazioni negative, considerando anche che la normativa degli appalti è restrittiva, complessa da applicare e rigida: un appalto perfettamente genuino è complicato da mettere in atto. Sfociare nella somministrazione fraudolenta è rischioso, pericoloso e costoso: il somministratore e l’utilizzatore sono penalmente perseguibili e vengono puniti con una sanzione pecuniaria pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di utilizzazione del lavoratore fraudolentemente somministrato. 

In aggiunta, il governo ha annunciato di voler potenziare fortemente l’organico dell’ispettorato del lavoro, aumentando l’attività di vigilanza in materia di lavoro. In particolare, appalti di personale, outsourcing e facility management sono strettamente normati e i controlli dell’ispettorato in questi ambiti sono in costante aumento. 

ESSE, tutelando tanto il titolare quanto il singolo dipendente, si propone come soluzione vincente e vantaggiosa per le aziende. Massimo Zanaroli, General Manager di ESSE con un’esperienza pluriennale nel settore dell’outsourcing logistico, spiega: «Da sempre noi di ESSE adottiamo un modello di assoluta regolarità e trasparenza, che ci permette di fornire servizi logistici qualificati, differenziandoci nel contempo dalla generalità delle cooperative o consorzi esistenti».

Per maggiori informazioni, contatti i nostri uffici allo 0522 1751664 oppure manda una mail a info@esselogistics.it.